Società di Capitali
Introduzione
Le Società di Capitali sono delle associazioni in cui l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.
Caratteristiche costitutive
Le caratteristiche principali di una Società di Capitali sono:
- presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che la società risponde delle obbligazioni solo con il suo patrimonio;
- responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: cioè, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci;
- potere di essere amministratore che non è vincolato alla qualità di socio: si può essere amministratore di una società di capitali pur non essendone socio;
- gestione della società che avviene tramite il metodo collegiale e in base al principio maggioritario: ciò significa che le decisioni vengono prese collegialmente, con il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale.
Organi
Perché la società operi regolarmente, occorre che al suo interno vengano svolte correttamente determinate funzioni comuni a tutte le società: l'organizzazione, la gestione e il controllo ( art. 2363-2409 ). Nelle società di capitali ciascuna di queste compete ad un organo corrispondente:
- l'assemblea, che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti della società;
- il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, che ha funzione esecutiva e gestionale;
- il collegio sindacale, che ha funzioni di controllo.
Divisione
Le Società di Capitali si dividono in:
- Società per azioni ( S.p.a. );
- Società in accomondita per azioni ( S.a.p.a. );
- Società a responsabilità limitata ( S.r.l. );
- Società a responsabilità limitata semplificata ( S.r.l.s. ).
Adempimenti
Gli adempimenti che devono essere attuati per dare avvio ad una società di capitali sono:
- Predisposizione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo presso un notaio;
- Iscrizione (entro 30 giorni dalla costituzione ) presso il Registro delle Imprese e/o Reperterio Economico amministrativo REA tenuto dalla CCIAA territorialmente competente;
- Richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA e del Codice Fiscale presso l’Ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- Apertura della partita IVA: da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività;
- Iscrizione all’Albo Artigiani: ( solo se prevista ) entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività;
- Autorizzazione igienico-sanitaria;
- Denuncia Inizio Attività: entro 30 giorni dalla data in cui si è emessa la prima fattura di vendita, va comunicato l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- Denuncia di inizio attività al Comune ( DIA );
- Autorizzazione per apporre una targa o un insegna;
- Autorizzazione per l'osservanza delle norme antiinquinamento;
- Iscrizione all’INPS;
- Iscrizione all’INAIL.