Società di Persone
Introduzione
Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata ( oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società con tutto il suo patrimonio e con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale ( il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione ) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
Tipologie
I tipi di società di persone sono tre:
- Società semplice ( S.s. ): sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- Società di nome collettivo ( S.n.c. );
- Società in accomandita semplice ( S.a.s. ): sono caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Non sono considerabili società di persone, anche se a esse spesso accomunate:
- l'impresa familiare dove con l'imprenditore collaborano anche i familiari;
- l'impresa coniugale esercitata dai coniugi.
Amministrazione
L'amministrazione delle Società di Persone può essere di due tipi:
- congiuntiva: questo significa che per il compimento di ogni atto è necessario il consenso di tutti gli amministratori ( salvo, in casi di emergenza, per evitare danni alla società ) e quindi si parla di potere di firma congiunta;
- disgiuntiva: se viene adottato questo modello, ogni amministratore può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto ( atto formale in grado di bloccare una deliberazione amministrativa ) preventivo per un singolo atto, e quindi si parla di potere di firma disgiunta.
Responsabilità dei Soci
La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è:
- illimitata, perché per le obbligazioni sociali i Soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma anche con tutto il patrimonio personale;
- solidale, in quanto i creditori della Società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei Soci, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l'uno per l'altro;
- sussidiaria, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della Società ( i Soci godono quindi del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali ).