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SCIA commerciale: cos'è e a cosa serve?

scia-commerciale

SCIA è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ed è la dichiarazione per mezzo della quale è possibile iniziare un’attività di produzione di qualunque tipo ( industriale, artigianale, agricola o ancora commerciale), o cessare, o imporre modifiche alla detta attività imprenditoriale. Questa dichiarazione è molto nota ed utilizzata in quanto sostituisce del tutto ogni altra autorizzazione o licenza che è necessario sottoporre all’analisi degli enti competenti prima di iniziare l’attività.

Con la SCIA, quindi, un imprenditore è in grado di iniziare immediatamente l’attività senza dover attendere l’approvazione delle singole licenze che sono necessarie per questo scopo.

Scia commerciale: quali procedure seguire per presentare la domanda di segnalazione inizio attività

In termini semplici, grazie alla SCIA, l’imprenditore può iniziare fin da subito la propria attività senza dover attendere i singoli controlli dell’autorità, che però avverranno posticipatamente. Allo scopo di consentire i controlli seguenti, la domanda di SCIA deve necessariamente essere completa in ogni sua parte, e riportare quindi le autocertificazioni che testimoniano che l’imprenditore è in possesso di ogni requisito soggettivo ed oggettivo per l’inizio dell’attività:

  • ha i requisiti professionali richiesti per svolgere quella determinata attività imprenditoriale;
  • sono stati soddisfatte le caratteristiche dell’impianto dal punto di vista edilizio, igienico, ambientale, della sicurezza
  • e così via...

Laddove dovuto può essere anche necessario allegare determinati documenti, come ad esempio la pianta dell’edificio che sarà la base dell’attività, le planimetrie, etc...

Una volta che la pratica SCIA sia stata compilata correttamente in ogni parte, può essere consegnata e si può dare inizio all’attività imprenditoriale. La SCIA assume che ogni dichiarazione compiuta da chi l’ha redatta sia veritiera. Perciò, una volta che verranno perpetrati i controlli sulla licenza ( e ciò accade nella norma entro 60 giorni dalla consegna del documento ), se dovessero risultare irregolarità o addirittura false dichiarazioni, l’autorità potrebbe provvedere a vietare il proseguimento dell’attività e non sono escluse conseguenze penali per il soggetto che abbia dichiarato il falso per mezzo della pratica.

Chi deve e chi non deve presentare la Scia inizio attività

La SCIA non è richiesta per i laboratori artigianali di piccole dimensioni, che contino un massimo di tre lavoratori e che svolgano attività che non comportano emissioni nell’atmosfera, scarichi di rifiuti speciali pericoloso, che non producano inquinamento acustico etc...

Sono invece tenuti a redigere la SCIA i laboratori artigianali con meno di tre addetti che però svolgano attività dichiarate “insalubri” ( officine, tipografie, friggitorie etc... ), che svolgano trasporto dei rifiuti o attività di movimentazione delle merci e di automezzi.

Presentazione Scia commerciale

La pratica deve essere presentata per via telematica, senza quindi necessità di recarsi allo sportello Suap direttamente ( in tal caso la pratica non è considerata ricevibile ).

Si può presentare la dichiarazione inizio attività anche per mezzo di un intermediario, o di un professionista ( per esempio del commercialista ), oppure in maniera del tutto autonoma per via digitale. Infatti si può utilizzare il sito istituzionale www.impresainungiorno.gov.it, dove si verrà messi in contatto direttamente con lo Sportello Unico per le Attività Produttive ( SUAP ) e selezionando la Regione, la Provincia e il Comune, verrà indicato lo sportello online di riferimento, con la scheda informativa sul SUAP competente per territorio, nel quale acquisire informazioni e inoltrare le proprie istanze. Tutti i moduli necessari per redigere correttamente e completamente la SCIA sono presenti online. Basta compilare i documenti e apporre la firma digitale per inviarli in revisione ed iniziare la propria attività imprenditoriale comodamente e senza attendere la tempistica, molto spesso molto lunga, dell’autorità preposta al controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. 

Sanzioni mancata comunicazione scia segnalazione certificata di inizio attività

Nel caso in cui venisse meno l'adeguata comunicazione Scia nei tempi prestabiliti e sempre antecedenti all'inizio dei lavori, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • presentata spontaneamente durante l'esecuzione lavori - sanzione pari a di 2.000,00 €;
  • SCIA in sanatoria per omessa presentazione SCIA o per errori circa gli interventi edilizi di recupero - va pagata una somma pari al contributo di costruzione previsto, mai inferiore a 1.000,00 €;
  • SCIA in sanatoria mancata presentazione della SCIA o per difformità per le altre tipologie di intervento - sanzione che va da un minimo di 500,00€ fino ad un massimo di 5.000,00 € compreso il contributo di costruzione ove dovuto.

Scia commerciale: Nuovo Modello Unificato dichiarazione di inizio attività

Il nuovo modello unico Scia ( modulo scia ) riunisce al suo interno più di 8000 moduli, finora utilizzati da cittadini e imprese e che può essere adeguato alle specificità della normativa regionale, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e risulta già essere operativo ( come i nuovi moduli CIL e CILA ).
Quando il nuovo modulo diventerà una realtà, basterà una semplice autocertificazione per assolvere agli adempimenti previsti per la SCIA e per la domanda di permesso di costruire, il tutto online e in tempo reale.  Esso nello specifico, è costituito da 30 pagine divise in 4 sezioni:

  • soggetti coinvolti, tipi di interventi e descrizione, calcolo contributo di costruzione etc;
  • riepilogo della documentazione già posseduta circa la relazione tecnica di asseverazione ed ai vincoli;
  • dati su titolare dell'immobile, i tecnici, direttore dei lavori, le imprese edili che si occupano dell'esecuzione dei lavori;
  • relazione tecnica di asseverazione.

Apertura attività commerciale: quali dati servono?

All'interno del modello scia - segnalazione certificata di inizio attività, è necessario inserire i seguenti dati:

  • Generalità Dichiarante: se titolare/legale rappresentante/curatore fallimentare/erede o altro.
  • Generalità Impresa/azienda/ente: denominazione, ragione sociale, sede legale e altro.
  • Motivo della presentazione: inizio di una nuova attività o modifica di un’attività esistente per trasferimento di sede, modifica ai locali, agli impianti, alla merceologia, al processo produttivo o altro.
  • Tipologia dell’attività.
  • Informazioni relative agli alimenti oggetto dell’attività, va indicata: 
  • tipologia del prodotto.
  • vita commerciale del prodotto più deperibile.
  • metodo di conservazione.
  • Caratteristiche Attività, indicando: 
  • anno di iscrizione alla CCIAA
  • codice ATECO e anno di riferimento
  • tipologia e descrizione delle principali caratteristiche (attività prevalente e secondaria)
  • la sede di esercizio (ubicazione, recapiti telefonici e indirizzo e-mail);
  • Durata dell’attività (permanente/stagionale/temporanea) e relativo periodo di riferimento.
  • Numero degli addetti e gli estremi dei titoli autorizzativi posseduti.

Per avere maggiori informazioni riguardo la Scia commerciale Roma cliccate quì!

SCIA commerciale - Lista della Documentazione riportata nell'articolo:

 

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