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Ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso è uno strumento messo a disposizione al fine di favorire il contribuente che vuole mettersi in regola in autonomia con il Fisco, prima dell’accertamento e della conseguente notifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il Ddl di Stabilità ha comunicato la presenza di nuovi strumenti, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che servono a:

  • migliorare i rapporti diretti tra la stessa Agenzia e il contribuente e quindi a semplificare gli adempimenti e gli assolvimenti degli obblighi tributari;
  • ad agevolare e incrementare il ricorso spontaneo al ravvedimento operoso riguardo pagamenti omessi, ritardati o insufficienti e dichiarazione dei redditi e comunicazioni obbligatorie non presentate da parte del contribuente.

Quindi questo nuovo sistema servirà per consultare, anche in via telematica, i dati e le informazioni in possesso all’amministrazione finanziaria, concerni la situazione in cui il contribuente si trova ( in ambito naturalmente fiscale ) e sarà quindi possibili far correggere e aggiornare le omissioni sanate o non dovute ( per questo si parla di ravvedimento operoso irap, ravvedimento operoso irpef, etc.. ). 

Il ravvedimento operoso Inps: Cos’è

Come abbiamo detto quindi, il ravvedimento operoso è uno strumento che consente di rimediare a dimenticanze o errori di calcolo da parte del contribuente per il pagamento di tributi dovuti o della presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e comunicazioni obbligatorie. Le agevolazioni che ne scaturiscono per il contribuente prendono luogo solo se lo stesso si rende conto di aver inadempiuto a determinati versamenti, prima che avvenga la notifica da parte dell’Agenzia Finanziaria: in questo caso infatti sarà possibile pagare una sanzione ridotta, in relazione ai giorni di ritardo e si calcolano gli interessi di mora sempre in relazione ai giorni di ritardo rispetto la precedente data di scadenza.

Chi può utilizzare il ravvedimento e quando

Quindi tutti contribuenti possono usufruire di questo mezzo! Mentre prima delle modificazioni introdotte dalla Legge di Stabilita 2015, vi erano determinate limitazione che ne regolavamo la sua applicabilità, quali:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento ( notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari ) formalmente comunicate all’autore.

Questi limiti non sono più in vigore e il ravvedimento è determinato solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamenti. Comunque, bisogna tenere presente, che il pagamento e la regolarizzazione non eliminano in automatico la possibilità di una prosecuzione o inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Calcolo sanzioni ridotte

Per l’anno 2017, oltre alle precedenti sanzioni stabilite dall’attuale normativa ( sprint, breve e lungo ), ne sono entrate in vigore di nuove. Analizziamo insieme tutti i tipi di sanzione che ad oggi si possono riscontrare:

  • Sanzione ravvedimento sprint: 0,1% e interessi di mora allo 0,1% se il pagamento viene estinto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento prende luogo tra il 15° ed il 30° giorno;
  • Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% ( 1/9 del minimo, pari al 15% ) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
  • Sanzione ridotta al 4,2% ( 1/7 del minimo ) se il pagamento avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva;
  • Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% ( 1/6 del minimo ) se la violazione viene estinta oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva. La possibilità di ravvedimento lunghissimo, è applicabile esclusivamente ai i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali: IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP, diritto camerale annuale, o per il bollo auto etc..

Ma come funziona il ravvedimento lunghissimo? 

Il contribuente ha più tempo per rimediare alla violazione commessa grazie al nuovo ravvedimento lunghissimo, per sanare la propria situazione anche dopo oltre 1 anno. Come abbiamo precedentemente accennato, in precedenza erano presenti solo 3 tipi di ravvedimento: sprint, breve e lungo, ora invece è stato introdotto anche il ravvedimento operoso lunghissimo, ma di cosa si tratta? Il nuovo ravvedimento permette di sanare la propria situazione anche dopo oltre 1 anno, ovvero fin quando l’amministrazione non manda la notifica della violazione. Quindi i tempi per saldare la violazione si allungano notevolmente e la sanazione viene ridotta al 5% rispetto al 30%, in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione. Bisogna comunque tenere presente che questa tipologia di ravvedimento può essere utilizzata solo nel caso di tributi e dichiarazioni sottomessi al controllo dell'Agenzia delle Entrate ( quindi riguardanti IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, successione etc… ), mentre non si può applicare a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.

Ravvedimento per Inviti al contradditorio e processo verbale

Vi è inoltre la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche se è già in atto un’attività ispettiva o un processo verbale di contestazione: in questo caso si parla di ravvedimento e notifica di liquidazione e accertamento. Per quanto riguarda invece gli inviti al contradditorio riguardo le imposte sui redditi, indirette e IVA, e i processi verbali di contestazione in materie di imposte sui redditi e IVA, se notificati entro il 31 dicembre 2015 continua ad esservi applicata la normativa vigente.

Ravvedimento operoso f24 a zero

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n°36 E in cui chiarisce le sanzioni inerenti all’omissione o al ritardo della presentazione del modello f24 a saldo zero. Infatti il suddetto modello per effetto di compensazione, deve essere sempre presentato in via telematica da tutti i titolari o meno di partita IVA ( ravvedimento operoso iva ). In caso di omessa presentazione del modello, sono previste delle sanzioni pari a 50.00€, se il ritardo risulta inferiore ai 5 giorni lavorativi, e a 100.00€, se il ritardo risulta superiori ai 5 giorni lavorativi. Tuttavia nel caso in cui il contribuente voglia ovviare in autonomia al pagamento della sanzione ( ravvedimento operoso dichiarazione integrativa ) può farlo mediante il ravvedimento operoso presentando il modello F24 a zero contente:

  • l’ammontare del credito;
  • le somme compensate;
  • versando la sanzione in misura ridotta.

ravvedimento operoso calcolo: come regolarizzare

Per la regolarizzazione di errori, omissioni o versamenti carenti, ( compreso il ravvedimento operoso ritenuta d acconto ) si può ovviare tramite il pagamento spontaneo:

  1. dell’imposta dovuta;
  2. degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  3. della sanzione in misura ridotta.

Bisogna comunque tenere presente che il decreto Milleproroghe dal 26 aprile di quest'anno i soggetti passivi Iva sono ancora tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat ( ravvedimento operoso intrastat ) riguardanti gli acquisti e/o cessioni intra-Ue di beni e le prestazioni di servizi resi e ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato Ue, riferiti al primo trimestre ovvero al mese di marzo dell’anno 2017.

La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ( ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con il decreto legislativo n. 158/2015 ( ravvedimento operoso agenzia entrate ) è stata modificata la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, stabilendo la riduzione al 50% della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza. In questi casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni è prevista un ulteriore riduzione della sanzione: la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Come fare i versamenti

Per i versamenti occorre utilizzare:

  1. il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  2. il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  3. il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ( ravvedimento operoso imposta di registro ).

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo. Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento. Inoltre è possibili ovviare allle suddette sanzioni anche tramite il ravvedimento operoso on line!

ravvedimento operoso - Lista della Documentazione riportata nell'articolo:

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