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Novità Regime Forfettario

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Il regime forfettario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, è stato confermato nel 2016 con l’introduzione di alcune novità, e approvato anche per l’anno 2017 ( legge stabilità 2017 regime forfettario ). Ma quali sono queste modifiche apportate per questo complesso e discusso regime agevolato? Vediamole insieme.

Regime forfettario: cos'è?

Il regime forfettario per i titolari di partita Iva, è un’agevolazione che viene promossa al fine di aiutare i giovani imprenditori che vogliono avviare una propria attività economica, professionale o commerciale. Sostanzialmente il nuovo Regime dei minimi, è il successore del precedente Regime dei Minimi ma con importanti differenziazioni che si sono andate a susseguire nel corso degli anni. Infatti per l’anno corrente, sono state apportate ulteriori novità verso coloro che hanno intenzione di aprire una nuova partita Iva.

Novità Regime Forfettario

Limiti regime forfettario 2017

Dal 2017 sarà possibile oltrepassare il limite di reddito annuo previsto dalla normativa ( mentre prima veniva imposta l’uscita dal regime se si verificava il suddetto superamento del limite di fatturato annuo ) fino ad un massimo di 2 volte nell’arco di 5 anni. Infatti all’eccedenza reddituale verrà applicata una tassazione pari al 27%, mentre per il fatturato rientrante nei limiti imposti ( stabiliti attraverso i codici ATECO ), si potrà continuare ad usufruire dell’aliquota ridotta. Ricordiamo che con l'articolo 1 comma 55 lett. a pubblicato dal MEF, non vengono considerati per la determinazione del limite di riferimento, i ricavi ottenuti dall'adeguamento agli studi di settore; invece vengono valutati i ricavi relativi alle cessioni con la Città del Vaticano e San Marino ( Circolare n°6 E del 19-02-2015 punto 9.4 ).

Contribuenti che svolgono diverse attività

Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività lavorative, contraddistinte da diversi codici ATECO, per continuare la sua permanenza o accedere per la prima volta al regime di agevolazione, occorre considerare il limite reddituale ad una soglia più elevata rispetto quelli stabiliti per ciascuna delle attività svolte, come riportato nell'articolo 1 comma 55 lett. b pubblicato dal MEF.

Cessioni all'estero

Per quanto concerne gli adempimenti fiscali, sono rimasti gli stessi previsti per l’anno 2016 ( per saperne di più leggi il nostro articolo Il Regime forfettario ), mentre, con la Legge n°225/2016, sono stati istituiti delle limitazioni per quanto riguarda i contribuenti che svolgono operazioni con l’estero. Infatti le cessioni all’estero ora vengono stabilite attraverso dei limiti che bisogna rispettare se si vuole continuare a usufruire dello stesso regime e che sono stabilite nel Decreto MEF che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL 193/2016.

Esoneri fiscali: iva 2017 regime forfettario

Dal 2016 inoltre, è stata introdotta una nuova causa di esclusione che abbiamo precedente illustrato: ovvero quella legata al lavoro dipendente e assimilati, il cui limite è stato stabilito a 30.000 ( tale verifica diventa irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro venga estinto ). Inoltre sono esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e tenuta dei registri contabili e fiscali, devono solamente conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’imposta sostitutiva, pari al 15% per la generalità dei contribuenti o al 5% per i contribuenti forfetari start up ( coloro che intraprendono l’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni ). Quindi i contribuenti forfetari, pur obbligati ad avere la partita iva:

  • non addebitano in fattura l’Iva a titolo di rivalsa, e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto. Nelle fatture emesse dovranno riportare la seguente dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58, della Legge n. 190/2014;
  • devono conservare e numerare le fatture emesse e quelle di acquisto;
  • sono esonerati dall’obbligo di liquidazione periodica dell’iva, di presentazione della dichiarazione Iva e da tutti gli obblighi contabili previsti dalla disciplina Iva.

Contribuenti forfettari iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti

Si ricorda infine che i contribuenti forfettari che esercitano attività d’impresa e sono iscritti alla gestione Inps artigiani/commercianti possono scegliere di adottare una riduzione dei contributi previdenziali dovuti nella misura del 35%, effettuando, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione all’Inps in via telematica.

Limiti ricavi regime forfettario 2017

A seguito della nuova Legge di Stabilità 2016, sono cambiate per il nuovo regime dei minimi 2017 le soglie di ricavi e compensi ( calcolo regime forfettario ):

  • Alimentari, bevande: dai 35.000 ai 45.000, redditività 40%;
  • Commercio (ingrosso e dettaglio): dai 40 mila a 50 mila, redditività 40%;
  • Commercio ambulante (alimenti e bevande): dai 30 mila attuali a 40 mila, redditività 40%;
  • Commercio ambulante altri prodotti: dai 20 mila di oggi a 30 mila, redditività 54%;
  • Costruzioni, immobiliari: dai 15.000 di oggi a 25.000, redditività 86%;
  • Commercio (intermediari): dai 15 mila di oggi a 25 mila, redditività 62%;
  • Servizi alloggio e ristorazione: dai 40 mila a 50 mila, redditività 40%;
  • Attività dei professionisti: dai 15.000 di oggi a 30.000, redditività 78%;
  • Altre attività: dai 20.000 di oggi a 30.000, redditività 67%;

Nel nuovo regime dei minimi forfettario, infatti, il reddito viene calcolato non sulla differenza tra ricavi e costi come avviene adesso per i minimi ma forfettariamente, ovvero, applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/compensi + uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP. Se i ricavi e i compensi superano i limiti sopra elencati, il contribuente viene escluso dal regime agevolato.

Start up 2017 regime forfettario

Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività, possono usufruire di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5%. Tale agevolazione viene riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfettario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. I requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario sono le seguenti:

  1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

La fondamentale differenza quindi rispetto i vecchi regimi agevolati, si basa sul fatto che per il nuovo regime forfettario il rispetto delle precedenti condizioni non ostacola l’accesso al regime, ma influisce sulla possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%. Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfettario, senza però poter beneficare dell’ulteriore agevolazione. Infine anche ai soggetti che fino al 2014 utilizzavano il regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 ( e 2016 ) hanno applicato il nuovo regime forfettario, viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d’imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.

Novità Regime Forfettario - Lista della Documentazione riportata nell'articolo:

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